Le domande potranno riguardare:
- cessazione per anzianità massima di servizio;
- dimissioni volontarie;
- permanenza in servizio al fine di maturare il minimo contributivo.
Il termine per la presentazione è il 21 ottobre 2025. Fanno eccezione i dirigenti scolastici, che avranno tempo fino al 28 febbraio 2026.
Nello stesso arco temporale è consentito ritirare eventuali richieste già presentate per le medesime casistiche, compresi i casi riconducibili alla normativa introdotta dall’articolo 1, comma 257, della legge 208/2015.
Trasformazione del contratto a part-time: richiesta entro il 21 ottobre 2025
Chi, pur non avendo raggiunto l’età per la pensione, intende ridurre l’orario di lavoro mantenendo il diritto al trattamento pensionistico, può fare domanda entro il 21 ottobre 2025 per passare dal tempo pieno al part-time. La possibilità è prevista per tutte le categorie di personale sopra citate e regolata dal decreto n. 331/1997 del Ministro per la funzione pubblica.
Requisiti pensionistici: verifica a cura dell’INPS
L’INPS effettuerà il controllo dei requisiti pensionistici basandosi sui dati già presenti nel conto assicurativo degli interessati. Le tempistiche e le modalità verranno definite tramite una comunicazione congiunta da parte del Ministero dell’istruzione e del merito e dell’Istituto previdenziale.
La procedura dovrà tenere conto anche della necessità di avvisare in tempo utile chi, pur avendo presentato domanda, non ha maturato i requisiti previsti.
Domande pregresse e attività istruttorie degli Uffici Scolastici
Per coloro che andranno in pensione dal 1° settembre 2026, gli Uffici Scolastici Territoriali dovranno fare una ricognizione delle pratiche ancora aperte relative a:
- ricongiunzione;
- riscatto;
- computo.
Si tratta di domande depositate entro il 31 agosto 2000 ma mai definite. La verifica è necessaria per permettere lo scambio di dati tra INPS e Ministero. Una circolare congiunta fornirà istruzioni dettagliate e calendario per gestire questa fase.