Segnalo l’importante e recentissima pronuncia della Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, n. 325/2026 del 9 settembre 2026, che, applicando i principi affermati dalla Cassazione nel 2026, chiarisce definitivamente il criterio di calcolo delle ferie non godute dei docenti precari con contratto sino al 30 giugno.

La Corte afferma che non è corretto sottrarre, a fine contratto, tutte le giornate di sospensione delle lezioni dal totale delle ferie maturate. Il calcolo deve essere effettuato invece progressivamente: ad ogni sospensione (Natale, Carnevale, Pasqua ecc.) possono essere considerate fruibili soltanto le ferie che il docente aveva effettivamente maturato sino a quel momento.

Di conseguenza, le ferie maturate successivamente non possono essere retroattivamente assorbite da periodi di sospensione già trascorsi. La Corte distingue espressamente il momento del pagamento dell’indennità, che avviene alla cessazione del servizio, dal calcolo delle ferie effettivamente fruibili, che deve essere effettuato verificando quanto era stato «via via maturato» alla data di ciascuna sospensione.

La Corte d’Appello ha quindi accolto il conteggio progressivo presentato dal docente e condannato il Ministero al pagamento dell’ulteriore indennità.

Applicando correttamente il criterio progressivo, possono residuare numerosi giorni di ferie monetizzabili anche in presenza delle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale.

Cuneo 18 settembre 2026

Mario FRENI

Di augtac

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