La domanda per primo inserimento, aggiornamento, permanenza in GPS potrà essere presentata nelle prossime settimane. Ci sarà un apposito avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le GPS saranno utilizzate per le nomine al 31 agosto e 30 giugno 2026, compresa la riconferma del docente su posto di sostegno.
La domanda per le graduatorie di istituto – si scelgono max venti scuole per ogni classe di concorso – si presenterà all’interno della domanda GPS. Dalle graduatorie di istituto vengono conferite tutte le supplenze temporanee, ma anche supplenze al 31 agosto o 30 giugno in caso di GPS esaurite se il posto è vacante in una delle scuole scelte.
La domanda per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027 (max 150 preferenze) si presenterà in estate.
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Sanzione se non si presenterà domanda per le max 150 preferenze
- Nessuna se l’aspirante ha presentato specifica domanda per le GPS 2026/28 (anche solo permanenza, se non si ha aggiornamento di punteggio o cambio provincia);
- Cancellazione dalle GPS per il biennio 2026/28 se l’aspirante non ha presentato domanda per le GPS 2026/28. IL Ministero considera la mancata presentazione di entrambe le domande come rinuncia, valida per l’intero biennio.
La domanda per le max 150 preferenze
Si possono esprimere max 150 preferenze distinte in
- singole scuole (preferenze puntuali);
- comuni, distretti o intera provincia (preferenze sintetiche).
Le 150 preferenze sono complessive, cioè distribuite tra tutte le classi di concorso per cui si è inseriti in graduatoria.
Costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto.
Come funziona l’algoritmo per supplenze al 31 agosto e 30 giugno
I docenti che saranno inseriti in GPS e avranno presentato domanda per le max 150 preferenze, verranno inseriti nei vari turni di algoritmo.
Le operazioni sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
Ricevute le domande e definiti i posti disponibili, gli uffici scolastici avviano l’algoritmo, cercando di assegnare a ciascun aspirante i posti disponibili in base alle preferenze espresse in ordine di priorità.
- per gli elenchi di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti docenti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
- per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti docenti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti docenti non inclusi negli elenchi aggiuntivi alle GAE e nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto.
L’algoritmo torna indietro (vale sia per GaE che GPS)
NOVITA’ a.s. 2026/27 Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.
Gli aspiranti docenti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
VANTAGGIO: il docente ha più liberta di esprimere solo le preferenze a cui è veramente interessato, senza obbligo di dover estendere le preferenze per il rischio di rimanere senza incarico (naturalmente la scelta dovrà essere ragionata e consapevole).
Quando le nomine
Sicuramente entro il 31 agosto per l’assegnazione della riconferma della supplenza su posto di sostegno per il docente richiesto dalla famiglia.
Lo scorso anno gli Uffici Scolastici hanno garantito, entro la stessa data, anche un primo turno di nomina. Se tutte le procedure relative all’avvio dell’anno scolastico venissero anticipate, molti più docenti nell’a.s. 2026/27 potrebbero ricevere la nomina con presa di servizio dal 1° settembre.
Riserve dei posti
In occasione del conferimento dei contratti di supplenza da GPS sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni.
I posti destinati a tutte le categorie di riservisti possono essere al massimo il 50% di quelli destinati all’assegnazione delle supplenze nel singolo turno di nomina e per la singola classe di concorso (il limite del 50% è stabilito dall’art. 5/1 del DPR 3/1957).
Il calcolo del 50% si effettua prendendo a riferimento i soli posti ad orario intero.
Inoltre la riserva opera per fasce distinte, essendo diversi i requisiti di accesso a prima e seconda fascia.
La nomina dei docenti riservisti non avviene con precedenza rispetto allo scorrimento della graduatoria. I docenti riservisti scelgono sui posti interi residui e nel limite del numero dei posti riservati.
Qualora il riserva abbia anche la precedenza per legge 104/92, sceglie per primi tra i docenti che fruiscono della riserva.
La privacy nelle nomine
Per ragioni di privacy l’Ufficio scolastico non può indicare nè il diritto di riserva né il diritto di precedenza. Alcuni Uffici Scolastici pubblicano il prospetto generale con il numero di riserve attribuibili, e questo permette ai docenti di capire come funziona ogni singolo turno, tenendo presente il 50%.
Quali sono le riserve
- riserva A (vedova/o e figli di vittime del l dovere o azioni terroristiche) prevale su tutte le altre tipologie di riserva
- legge 68/99 (il personale in servizio in virtù della riserva N invalidi civili deve essere pari al 7% del totale del personale; il personale in servizio in virtù della riserva M orfani, profughi, coniugi superstiti di vittime di guerra, per servizio o per lavoro e categorie equiparate deve essere pari all’1% del totale del personale.
- riserva R D.lgs. 66/2010 30% dei posti ( ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente);
- riserva S DL 44/2023 15% di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, cui si aggiunge dal 2026/27 anche il servizio civile nazionale.
Resta fermo in ogni caso il limite complessivo del 50% dei posti disponibili.
Completamento orario
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario:
- esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento;
- fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo;
- tramite altre supplenze correlate ai posti a orario non intero.
Al personale destinatario dei contratti che ne faccia richiesta può essere consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Le supplenze brevi e temporanee: max ultimo giorno di lezione
Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
- parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario della presente ordinanza;
- totalmente inoccupati.
Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
Completamento dell’orario per supplenti con orario non intero
Diritto al completamento
Un docente che riceve una supplenza con orario non completo mantiene il diritto a ottenere un completamento di orario, purché:
- avvenga nella stessa provincia;
- si raggiunga l’orario massimo obbligatorio previsto per il personale di ruolo;
- il completamento avvenga tramite altre supplenze a orario non intero.
Il completamento può avvenire anche tramite frazionamento delle disponibilità di ore, purché resti:
- unitario l’insegnamento per la stessa classe di concorso;
- unitario l’insegnamento di sostegno;
- compatibile l’orario complessivo.
Modalità del completamento
Il completamento può avvenire tramite più contratti contemporanei, ma solo se:
- si tratta di insegnamenti per cui l’orario obbligatorio è omogeneo (cioè con lo stesso monte ore settimanale previsto per il ruolo).
Per la scuola secondaria
Il docente può completare l’orario:
- con ore della stessa classe di concorso;
- oppure con ore di diverse classi di concorso.
Limiti territoriali:
- massimo tre sedi scolastiche;
- massimo due comuni;
- con rispetto della facile raggiungibilità.
Per infanzia e primaria
Si applicano gli stessi limiti:
max 3 sedi, max 2 comuni.
Scuole statali e non statali
Il completamento può avvenire anche tra scuole statali e non statali, con ripartizione dei relativi costi tra gli istituti.
Cumulo di diversi tipi di prestazione lavorativa
È possibile svolgere diverse tipologie di incarichi nello stesso anno scolastico, ma non in contemporanea.
Gli interpelli
Quando le graduatorie di istituto risultano esaurite le scuole pubblicano sul proprio sito avvisi di ricerca di docenti con priorità:
- abilitazione (o specializzazione sul sostegno) oppure, se non disponibili,
- il titolo di studio minimo richiesto.
Gli avvisi vengono inviati anche all’Ufficio Scolastico Territoriale, che li pubblica sul proprio sito.
Non possono partecipare a questa procedura i docenti già destinatari di un contratto a tempo determinato.
I contratti stipulati tramite questa modalità:
- sono a tempo determinato;
- e sono soggetti a tutte le regole e i vincoli dell’ordinanza, compreso l’art. 15 (ad es. divieti di rinuncia, sanzioni, ecc.).
Rinuncia, mancata presa di servizio, abbandono: ecco le sanzioni
Sanzioni per supplenze da GAE o GPS
a) Rinuncia o mancata presa di servizio
Se il docente:
- rinuncia alla supplenza assegnata;
oppure - non prende servizio entro il termine stabilito.
perde la possibilità di ricevere supplenze:
- da GAE
- da GPS
- da graduatorie di istituto (in caso di esaurimento GAE/GPS)
- da interpello
per tutte le classi di concorso e tutti i posti, per il biennio.
b) Abbandono del servizio
Se il docente abbandona la supplenza:
- perde la possibilità di ottenere qualsiasi supplenza (tutte le classi e tutti i gradi) per tutta la durata delle graduatorie.
Sanzioni in caso di supplenze da graduatorie di istituto
a) Rinuncia
La rinuncia a una:
- proposta contrattuale
- proroga
- conferma (anche per completamento)
causa diverse conseguenze solo se il docente non ha già accettato un’altra supplenza.
Posto comune
Per chi non ha già un’altra supplenza:
- perdita della possibilità di avere supplenze dalla specifica GI;
- per quell’insegnamento e per il relativo sostegno;
- solo per l’anno scolastico in corso.
Posto di sostegno (per specializzati)
Per chi non ha già un’altra supplenza:
- perdita della possibilità di ottenere supplenze dalla specifica GI;
- per quel posto di sostegno e per tutte le classi/posti dello stesso grado;
- per l’intero anno scolastico.
La mancata risposta o la mancata presa di servizio dopo accettazione = rinuncia esplicita.
b) Abbandono del servizio
L’abbandono comporta:
- esclusione da tutte le graduatorie (GI, GPS, GAE);
- per tutte le classi/posti e gradi;
- per tutta la durata delle graduatorie.