Dopo il terzo rinnovo contrattuale diritto al risarcimento. Solo i docenti di Religione?

Il docente di religione cattolica che abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno cd. eurounitario. L’inadempimento datoriale viene interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Invece, chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un’eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva, matura parimenti il diritto al risarcimento del danno cd. eurounitario, se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 05 agosto 2022, n. 24393)

Il collegio della Sezione Lavoro della Cassazione, decidendo una vicenda tramite la Sentenza del 5 agosto 2022, n. 24393, ha chiarito che i diritti risarcitori restano indifferenti all’eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815). Per altro verso, è stato precisato che i criteri liquidatori sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire “un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”, sicché la misura “edittale” è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all’art. 8 si riferisce soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l’indennità di cui a quella norma e non l’indennità, non a caso definita espressamente come “onnicomprensiva”, prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare

La concorsualità triennale di fatto non rispettata

Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione, il sistema nel suo complesso non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1: il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette, per i docenti di religione, a una regola di rinnovo automatico, su un’ampia dotazione (30 %) dei “posti funzionanti” e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica. Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l’altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art. 1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, poiché è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo; tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato. Quella regola, di fatto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma 3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire. Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale. Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno eurounitario completa la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.

Le conseguenze del rinnovo dei contratti a termine

“Stante l’impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell’indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l’interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l’accesso ai ruoli”.

L’abuso della contrattualizzazione a termine

“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.

La prova dell’abuso

“I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso”.

Di augtac

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