La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 535 del 20.12.2023, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14268 del 05/05/2022, precisa che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.

In assenza di una sua espressa e spontanea richiesta di ferie, l’insegnante assunto fino al 30 giugno deve essere considerato in servizio anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, con la conseguenza che avrà diritto alla monetizzazione di tutte le ferie non godute.

È importante notare che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale, con la conseguenza che gli insegnanti potranno rivendicare il relativo importo economico in relazione a tutti i contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni.

 

Periodi di richiesta delle ferie

Secondo l’art. 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012, la fruizione delle ferie per i docenti di ruolo e a tempo determinato può avvenire durante i periodi di sospensione delle lezioni, in base a quanto stabilito dai calendari scolastici regionali, a meno che, nello stesso periodo, non siano previste attività di scrutinio, Esami di Stato e altre attività valutative. A titolo esemplificativo, rientrano tra i periodi di sospensione delle lezioni, appunto, il Natale, ma anche la Pasqua e ancora il periodo tra l’8 e il 30 Giugno.

 

Tuttavia, un elemento essenziale per poter fruire delle ferie in tali periodi è la richiesta esplicita da parte del docente, sia di ruolo che a tempo determinato: non è, dunque, possibile essere collocati in ferie, neanche d’ufficio, senza che il docente lo richieda esplicitamente.

Ogni circolare che dovesse prevedere il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante la sospensione delle lezioni dovrà essere dichiarata illegittima.

Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione in due recenti pronunce, in cui ha chiarito che:

  • in primo luogo, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all’insegnamento anche durante il periodo di sospensione delle lezioni: è possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all’insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. A tal fine, non è necessario che l’insegnante si rechi a scuola, godendo di un certo grado di autonomia, anche in termini di gestione del tempo, per svolgere le attività funzionali all’insegnamento durante questo periodo.
  • in secondo luogo, il datore di lavoro, in questo caso il dirigente scolastico, ha l’obbligo di avvisare, in maniera accurata e tempestiva, l’insegnante dell’esistenza di ferie non godute e di specificare che l’insegnante deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il relativo diritto.

Cosa accade se il docente non presenta una richiesta di ferie?

Resterà a disposizione del Dirigente Scolastico, svolgendo tutte le attività funzionali all’insegnamento, con la possibilità di essere chiamato nei locali della scuola per partecipare a quelle attività che siano state deliberate nel Piano annuale delle attività, salvo eventuali e giustificate urgenze.

Qualora, entro la fine dell’anno scolastico, il docente non abbia presentato richieste di ferie sufficienti per colmare tutti i giorni che gli spettano, perderà il diritto a fruirne, ma conserverà il diritto all’indennità sostitutiva, a condizione che il Dirigente Scolastico non lo abbia “formalmente invitato a fruirne e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione, sentenza n. 21780/2022).

 

Di augtac

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