Lo SNALS di Torino ritiene che la nota n. 1986 del 23/02/21 dell’Ambito Territoriale di Torino sia fortemente penalizzante per i docenti ITP e che il servizio svolto andrebbe considerato valido fino alla data di pubblicazione di una sentenza del TAR o del CDS con esito avverso.
In conseguenza a queste disposizioni, i servizi verrebbero considerati non validi giuridicamente e farebbero perdere a molti anche il requisito della triennalità previsto per il Sostegno.
In merito citiamo la nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui al c. 2 art. 15 del O.M. 60/20 del 22/07/20:
“il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda”.
Facciamo quindi presente che titolo d’accesso per gli ITP, previsto alla data di scadenza delle GPS del 06/08/20, era il diploma.
Lo SNALS ha aperto un dialogo con l’Ufficio Scolastico per scongiurare l’applicazione da parte degli istituti scolastici della nota n. 1986 del 23/02/21 dell’Ambito Territoriale di Torino sui servizi degli ITP. Diversamente si riterrà opportuno ricorrere ad iniziative atte a salvaguardare i diritti dei docenti ITP.
Nota n. 1986 del 23 febbraio 2021, emanata dall’Ambito Territoriale di Torino, con riferimento all’attività di verifica e convalida della posizione dei docenti ITP:
- in presenza di una sentenza del TAR o del CDS favorevole all’amministrazione e contraria al docente il servizio risulterà prestato solo di fatto e non di diritto con la conseguenza che non andrà attribuito il punteggio per tutti gli anni scolastici svolti dal docente in II fascia con riserva (al fine di conoscere il percorso “giurisdizionale” del docente ITP è rimessa al Dirigente la facoltà di far compilare ai docenti l’allegata autocertificazione);
- si raccomanda di richiamare esplicitamente nella proposta di decreto gli estremi del provvedimento giurisdizionale in forza del quale si opera l’eventuale decurtazione del punteggio e/o la ricollocazione in II fascia, nonché di precisare quali siano gli anni scolastici per i quali si è operata la suddetta decurtazione e di verificare, nel caso degli itp triennalisti sostegno, la presenza del requisito di accesso dei tre anni di servizio;
- nel caso in cui, in applicazione del suddetto criterio, il punteggio del docente itp risulti tale da scendere al di sotto della soglia di nomina per la relativa classe di concorso, si invitano i Dirigenti scolastici a non risolvere il rapporto contrattuale con il docente in considerazione del prioritario interesse alla continuità didattica degli alunni;
Antonio Cardaci