’art. 231 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto l’introduzione di una nuova figura all’interno della comunità scolastica: il personale COVID.

Nella norma infatti si sancisce: ” La possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”.

In attuazione di tale legge è stata emessa l’Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2020 n. 83 Ordinanza concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha previsto che i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali (USR) attivano, per il solo anno scolastico 2020/2021 e nel limite delle dotazioni finanziarie definite ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni scolastiche (c.d. organico COVID).

Come dispone il comma 3 della medesima ordinanza, al fine di contemperare le esigenze della didattica e l’adeguata vigilanza sugli alunni, l’attivazione degli eventuali incarichi, sia per il personale docente sia per il personale ATA, è effettuata con priorità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado.

ORGANICO COVID: COSA RAPPRESENTA?

Va innanzitutto sottolineato che l’organico COVID rappresenta un organico aggiuntivo rispetto a quello ordinario previsto allo scopo di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in presenza.

I posti relativi ai contratti attivati con tali risorse non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni e sono identificati dal sistema informativo con apposita funzione a sistema.

In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, i contratti di lavoro attivati si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. Questo significa che la risoluzione anticipata non attribuirà al supplente alcun diritto all’indennizzo fermo restando la possibilità di usufruire eventualmente della NaSPI, qualora si sia in possesso dei requisiti per richiederla.

In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa

Tali supplenze sono trattate come supplenze temporanee per cui il conferimento avverrà in questo modo:

  • Per i contratti relativi al personale docente si procede utilizzando le graduatorie di istituto dell’ordinanza 60/2020.
  • Per i contratti relativi al personale ATA, si procede, invece, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni (si utilizzeranno le graduatorie d’istituto).

Per quanto concerne, infine, le eventuali sostituzioni del personale di cui all’O.M. 83/2020, si procede ai sensi e nei limiti della normativa vigente e, in ogni caso, fermo restando il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo, consentendo, ove non sia possibile procedere diversamente, la sostituzione del personale così assunto sin dal primo giorno di assenza (in deroga alle disposizioni vigenti che non consentono la sostituzione del personale fin dal primo giorno di assenza).

LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER UNA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)

Così dispone l’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60/2020:

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”.

Poiché le supplenze dell’organico COVID sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto ne deriva che è sempre consentito lasciarle per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Di augtac

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *