Il CCNL 2019/21 prevede all’art. 35 comma 12
Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
Alcuni chiarimenti sui 3 giorni
I 3 giorni sono da intendersi per anno scolastico – possono quindi essere fruiti dal 1° settembre o dal giorno di assunzione di ciascun anno scolastico e nel limite della durata del contratto, 31 agosto o 30 giugno. Il CCNL 2019/21 ha esteso infatti la possibilità di fruizione anche ai docenti con contratto al 31 agosto o 30 giugno.
I 3 giorni possono essere richiesti singolarmente o in unica soluzione, dipende dalla situazione.
I 3 giorni sono tali per tutti i lavoratori, indipendentemente dal numero di ore della supplenza, non c’è proporzione da fare.
Quanti giorni prima deve essere presentata la domanda
Di norma i giorni di preavviso sono cinque, ma questi sono stabiliti nel Contratto integrativo interno alla scuola che deve fornire indicazioni anche per eventuali urgenze non preventivabili.
Cosa scrivere nell’autocertificazione? Quali possono essere i motivi personali e familiari
Il Contratto è generico. Certamente vanno considerate tutte quelle situazioni che hanno ricadute sul benessere fisico/psichico/sociale del dipendente e della sua famiglia e di cui non è possibile occuparsi al di fuori dell’orario di lavoro.
L’importante è che la richiesta sia accompagnata da autocertificazione e che il lavoratore sia pienamente consapevole dell’importanza che, una volta prodotta, essa assume.
Il Dirigente può negare il permesso?
Il Contratto dice “il personale …. ha diritto” per cui non c’è una valutazione di merito sulla tipologia di richiesta, purché la domanda sia formalmente corretta. Non è sufficiente infatti inserire “motivi personali o familiari” ma dovrà essere inserita una indicazione giustificativa.
La negazione del permesso potrebbe intervenire quando si verificano quelle situazioni per cui non sia possibile garantire l’attività scolastica così ad es. alcune scuole regolamentano il numero massimo di richieste accoglibili in una giornata. Il Dirigente Scolastico infatti ha il dovere di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative.
L’ordinanza della Cassazione
La recente Ordinanza della Cassazione muove dalla considerazione per cui la disciplina contrattuale data dall’art. 15, comma 2, del CCNL di comparto è formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro.
6 giorni di ferie da fruire come permessi
Ciò in quanto il secondo periodo del comma 2 consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”
Ai sensi infatti dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
L’istituto giuridico di tali giorni è “ferie”. Pertanto, anche se fruiti come permessi personali o familiari in aggiunta ai 3 gg. previsti dall’art 15/2, devono essere considerati “ferie” e detratti quindi dal monte ferie spettante.
Conclusioni
- Organico autonomia e supplenze: Come detto correttamente dalla nostra docente del quesito, la normativa non prevede l’insegnante supplente per la sostituzione di una collega che si assenta per soli 3 giorni. L’organico dell’autonomia, del quale fanno parte i docenti dei posti comuni, sostegno e potenziamento, viene incontro alle esigenze di servizio e annessa garanzia del funzionamento didattico.
- Permessi retribuiti/3 giorni: Per quanto riguarda la richiesta di permesso retribuito, non occorre occuparsi di sostituire i colleghi assenti. Al massimo, il Dirigente scolastico o suo delegato può chiedere al docente in questione, in uno spirito di collaborazione professionale tipico della comunità scolastica, di procurare da sè i sostituti; non può di certo imporsi in tal senso.
- 6 giorni di ferie fruiti come permessi per motivi personali e familiari: Per quanto riguarda la possibilità di fruire tali 6 giorni di ferie con la stessa modalità [richiesta] e allo stesso titolo [motivi personali o familiari] dei tre giorni di permesso retribuito, non vi è alcun dubbio. Anche le sentenze dei tribunali negli ultimi anni sono andati in tal senso. Rimane però ancora qualche dubbio se per la scuola non vi debbano essere oneri aggiuntivi [e quindi il docente assente debba presentare un piano sostituzioni usufruendo della cortesia dei colleghi] oppure alla stessa stregua dei 3 giorni di permesso retribuito, possano esserci oneri aggiuntivi per l’istituto quindi il ricorso al pagamento di ore eccedenti. Come dicevamo sopra, vero è che le sei giornate verrebbero usufruite come permessi retribuiti per motivi personali e familiari, ma resta di fatto che l’istituto giuridico è “Ferie”.
- Criteri di fruzione dei permessi retribuiti, ferie durante le attività didattiche: Ogni istituzione scolastica può adottare delle disposizioni interne su specifiche argomentazioni, sempre nei limiti e nel rispetto della Legge. Come riportato dal D.Lgs. 165/01 spetta al Capo di istituto il dovere di organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro sono di competenza del Dirigente scolastico; tutto ciò, naturalmente, correlato ad una informazione alla parte sindacale e con il massimo coinvolgimento con delibere al seguito degli organi collegiali.
