Il C.C.N.L. sottoscritto il 6/12/2022 è stato pubblicato nella Gazz.Uff. n.296 del 20-12-2022 e, come precisato nella circolare INPDAP n.33 del 27/05/2004, dal 20/01/2023 decorre il c.d. “dies a quo” cioè il giorno da cui parte il calcolo degli interessi legali per ritardato pagamento arretrati.

PENSIONATI SCUOLA 2019-2020-2021-2022

Per i cessati dal 01/09/2019

competono tutti gli importi dal 01/09/2019, dal 01/01/2020 e dal 01/01/2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2019,il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL

dal 01/09/2019

e poi 01/01/2020

e poi 01/01/2021

Per i cessati dal 01/09/2020

competono tutti gli importi dal 01/09/2020 e dal 01/01/2021come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL

dal 01/09/2020

e poi 01/01/2021

Per i cessati dal 01/09/2021

competono i nuovi importi dal 01/09/2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL

dal 01/09/2021

Per i cessati dal 01/09/2022

competono i nuovi importi dal 01/09/2022 in quanto l’ultimo miglio comunicato dalla scuola all’INPS riporta gli importi del vecchio CCNL del 19/04/2018. Pertanto la scuola DEVE SOLO AGGIORNARE L’ULTIMO MIGLIO

I pensionati scuola dal 01/09/2022 quando sarà sottoscritto il successivo CCNL 2022-2024 avranno diritto ad una nuova riliquidazione della pensione in quanto per tali pensionati competono tutti gli importi NUOVI dal 01/09/2022 , dal 01/01/2023 e dal 01/01/2024 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2022, il 2023 e il 2024 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL 2022-2024 dal 01/09/2022 e poi 01/01/2023 e poi 01/01/2024

Le scuole devono attivarsi quanto prima , in quanto in base alla circolare INPDAP n.33/2004 in caso di inadempienza l’INPS può attivare l’azione di “rivalsa” per l’onere degli interessi a carico delle scuole inadempienti.

Tutti i pensionati scuola cessati nel 2019-2020-2021-2022,  a tutela dei propri diritti pensionistici possono sollecitare l’ultima scuola di titolarità ad adempiere a quanto previsto dalla

PENSIONATI SCUOLA 2019-2020-2021-2022

Per i cessati dal 01/09/2019

competono tutti gli importi dal 01/09/2019, dal 01/01/2020 e dal 01/01/2021 come se il pensionato

fosse rimasto in servizio tutto il 2019,il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL

dal 01/09/2019

e poi 01/01/2020

e poi 01/01/2021

Per i cessati dal 01/09/2020

competono tutti gli importi dal 01/09/2020 e dal 01/01/2021come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL

dal 01/09/2020

e poi 01/01/2021

Per i cessati dal 01/09/2021

competono i nuovi importi dal 01/09/2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2021

e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL

dal 01/09/2021

Per i cessati dal 01/09/2022

competono i nuovi importi dal 01/09/2022 in quanto l’ultimo miglio comunicato dalla scuola all’INPS riporta gli importi del vecchio CCNL del 19/04/2018. Pertanto la scuola DEVE SOLO AGGIORNARE L’ULTIMO MIGLIO

I pensionati scuola dal 01/09/2022 quando sarà sottoscritto il successivo CCNL 2022-2024 avranno diritto ad una nuova riliquidazione della pensione in quanto per tali pensionati competono tutti gli importi NUOVI dal 01/09/2022 , dal 01/01/2023 e dal 01/01/2024 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2022, il 2023 e il 2024 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL 2022-2024dal 01/09/2022 e poi 01/01/2023 e poi 01/01/2024

Le scuole devono attivarsi quanto prima , in quanto in base alla circolare INPDAP n.33/2004 in caso di inadempienza l’INPS può attivare l’azione di “rivalsa” per l’onere degli interessi a carico delle scuole inadempienti.

Tutti i pensionati scuola cessati nel 2019-2020-2021-2022,  a tutela dei propri diritti pensionistici possono sollecitare l’ultima scuola di titolarità ad adempiere a quanto previsto dalla Circolare n.26 del 13/02/2019 par.5

Di augtac

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