1. Domanda di quantificazione online dell’anticipo finanziario TFS/TFR a cura dell’ente di patronato
La modalità di presentazione della domanda di quantificazione online ai fini dell’anticipo finanziario, effettuata da parte del cittadino per il tramite del patronato, non differisce sostanzialmente da quella già in esercizio in caso di domanda di quantificazione online per la cessione ordinaria.  Il patronato accede al portale dell’Istituto selezionando il link del servizio dedicato “Servizi per i patronati” e di seguito il link “Gestione dipendenti pubblici – servizi per lavoratori e pensionati”. L’operatore del patronato, dopo aver provveduto all’autenticazione utilizzando la consueta modalità ed effettuato l’inserimento del codice fiscale del cittadino, potrà selezionare nell’apposito modello di domanda di quantificazione – sezione “Richiedente” – il tipo di richiesta di anticipo finanziario (D.L. n. 4/2019). I sistemi informativi effettuano in automatico la verifica circa la presenza della delega del patronato negli archivi dell’Istituto e controllano che il codice fiscale del cittadino sia censito nell’Anagrafica dipendenti gestione pubblica.  Si ricorda, inoltre, che l’ente di patronato ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta inviata per conto del cittadino e di visualizzare la relativa certificazione, non appena resa disponibile da parte della competente Struttura territoriale INPS, nell’Area riservata del cittadino.
2. Domanda di quantificazione online dell’anticipo finanziario TFS/TFR a cura del cittadino Premessa
Il cittadino può presentare la domanda di quantificazione TFS/TFR ai fini dell’anticipo finanziario effettuando l’accesso al portale dell’Istituto se in possesso di PIN dispositivo (si rammenta, che dal 1 ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN), SPID (di Livello 2), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o Carta Nazionale dei Servizi.   La selezione del servizio all’interno del portale stesso può essere effettuata digitando il termine  “Quantificazione” nell’apposito campo di ricerca.  Il cittadino potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due  servizi dedicati:  -“Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS” > “Quantificazione TFS” -“Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – Domanda” > “Quantificazione TFR”.
3. Modalità operative
Nel modello di domanda di quantificazione online TFS/TFR, il cittadino o l’ente di patronato ha la possibilità di selezionare la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019” o di “Cessione ordinaria” di cui al D.P.R. n. 180/1950. L’avvenuta selezione di un tipo di richiesta esclude in ogni caso l’altra.
Con riferimento all’anticipo finanziario di cui al D.L. n. 4/2019, si rappresenta quanto segue: la banca prescelta per l’operazione di finanziamento dovrà essere selezionata dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’INPS e acquisito dal portale www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri(art. 8, comma 4, Accordo quadro); all’atto della presentazione di domanda di anticipo finanziario è necessario dichiarare di avere avuto accesso o di avere accesso a pensione con i requisiti di quota 100 o ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Monti – Fornero);
la certificazione prodotta dalla competente Struttura territoriale INPS sarà resa disponibile nell’Area riservata del cittadino; il richiedente potrà visualizzare, accedendo al “Cassetto previdenziale”, il prospetto sulla base del quale è stata predisposta la relativa certificazione;  la Struttura territoriale INPS competente alla produzione della certificazione non potrà procedere alla lavorazione di una successiva domanda di quantificazione (sia che si tratti di domanda relativa all’anticipo finanziario D.L. n. 4/2019 sia in caso di domanda relativa alla cessione ordinaria) fino alla definizione della precedente.

Di augtac

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