Articolo 1
(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

  1. È fissato al 7 dicembre 2020, ovvero al 28 febbraio 2021, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,
  2. delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo
  3. contributivo, con effetti dal 1° settembre 2021.
  1. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca. Entro il termine del 7 dicembre 2020, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente,
    educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n.31.
    Articolo 2
    (Accertamento dei requisiti pensionistici)
  2. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell’Istruzione/INPS.
  3. I termini dell’accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
  4. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2021. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell’Istruzione.
  5. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al
    precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il
    Ministero dell’Istruzione e l’INPS.
    Articolo 3
    (Adempimenti finali)
  6. L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
  7. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 1, l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
  1. Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

La segreteria provinciale è a disposizione per consulenza.

Di augtac

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