Una volta ottenuta la supplenza, all’esito della presentazione della domanda, l’interessato può fruire degli istituti di aspettativa e congedo previsti dalla normativa vigente.
Procedura
La procedura per l’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS è informatizzata e si articola nelle seguenti fasi:
- Gli aspiranti presentano l’istanza indicando le sedi desiderate indipendentemente dalla presenza o meno di disponibilità.
- Gli Uffici, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto e classe di concorso.
- Gli Uffici verificano le istanze presentate e con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse. In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
- Gli Uffici comunicano ai docenti e alle scuole interessate gli esiti dell’individuazione (pubblicati anche sui rispettivi siti internet).
La conclusione delle operazioni e la relativa pubblicazione/comunicazione degli esiti dovrebbero avvenire in una data antecedente al 1° settembre 2022, indicativamente entro la fine del mese di agosto.
Presa di servizio
Ottenuta la supplenza, gli aspiranti prendono servizio nella scuola assegnata il 1° settembre 2022, sempre che le operazioni terminino prima della predetta data (come dovrebbe essere).
Qualora, invece, l’assegnazione della supplenza arrivi dopo il 1° settembre (ciò anche in caso di ulteriori disponibilità e quindi di ulteriori turni di nomina), la data per la presa di servizio sarà indicata nella email inviata all’interessato e/o nell’avviso dell’Ufficio scolastico.
Docenti neoassunti 2022 o con nomina supplenza, PRESA DI SERVIZIO: non si può differire per svolgere altro lavoro. Incompatibilità.
Aspettative e congedi
Perfezionato il rapporto di lavoro, leggiamo nell’annuale circolare sulle supplenze a.s. 2022/23, il docente può fruire degli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL (contratto 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per le parti in esso non previste, come i predetti istituti):
- La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.
Dunque, sottoscritto il contratto di lavoro con relativa comunicazione in SIDI, il docente può fruire dei succitati istituti di aspettativa e congedo che, a titolo esemplificativo, sono :
- aspettativa non retribuita per motivi personali, familiari e di studio
- congedo parentale
- aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive
- congedo straordinario non retribuito per dottorato di ricerca
- congedo biennale per assistenza a disabili in situazioni di gravità
- congedo non retribuito per assegno di ricerca e borse post-dottorato
[Evidenziamo che alcuni degli istituti sopra elencati, ai fini della concessione, sono sottoposti alla discrezionalità del dirigente scolastico, altri invece no]
Oltre che dei succitati congedi e aspettative, il docente a tempo determinato può fruire (nel corso dell’anno) dei seguenti permessi:
- permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi o esami (8 giorni, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio
- permessi non retribuiti per motivi personali o familiari (6 giorni)
- permesso retribuito (3 giorni) per lutto (per perdita del coniuge/unione civile, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado)
Per ciascuna delle suddette tipologie di aspettativa, congedo e permesso, è chiaro che gli interessati presentano apposita istanza, secondo la tempistica e le modalità previste dalla normativa vigente e dal contratto integrativo di istituto.