Il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il MEF, ha pubblicato il decreto n. 220/2022, che disciplina la formazione di classi in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Scuole interessate, indicatori considerati e soglie per le deroghe.

Classi/posti

La legge n. 234/2021  (articolo 1, commi 344 e 345) ha previsto, nella scuola primaria e secondaria, la costituzione di classi in deroga ai limiti numerici (alunni per classe) indicati nel DPR n. 81/09, al fine di favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione, anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai predetti limiti.

Alla previsione della legge 234/2021 è seguito il decreto sugli organici del personale docente a.s.2022/23 (DI n. 90/2022), che ha indicato il numero di classi in deroga attivabili, quantificandole in 8.741 posti, facenti parte dei 620.256 posti costituenti l’organico.

In ultimo, il DM n. 220 dell’8 agosto 2022 dà attuazione, per l’a.s. 2022/23, alle suddette disposizioni normative, affidando il compito di costituire le classi in deroga agli uffici scolastici regionali.

Scuole interessate

Sono, dunque, gli USR ad individuare le scuole ove attivare le classi in deroga a.s. 2022/23, sulla base dei previsti indicatori e relativi valori di soglia (indicati nel DM 220/22). I due indicatori da tenere in considerazione sono:

  1. status sociale, economico e culturale
  2. condizione di dispersione scolastica

Le classi in deroga sono attivate nelle scuole che rientrano nei valori di soglia di almeno uno dei due succitati indicatoriLe stesse possono inoltre essere attivate, per garantire la continuità del servizio, in scuole ubicate in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio legate a: spopolamento; specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole; situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche.

Indicatori e soglie di valore

Status economico, sociale e culturale  (scuola primaria e secondaria)

Nella scuola primaria e secondaria l’indicatore di status sociale, economico e culturale è individuato nell’ “ESCS”Economic, Social and Cultural Status, sulla base dei dati relativi all’anno scolastico 2020/21.

L’indice prevede quattro livelli: Basso, Medio-basso, Medio-alto, Alto.

valori del suddetto indicatore ESCS oscillano:

  • nella scuola primaria da un minimo di -2,62 a un massimo di 1,82; il valore soglia BASSO coincide con -0,2387;
  • nella secondaria di primo grado da un minimo di -2,82 a un massimo di 1,79; il valore soglia BASSO coincide con -0,1969;
  • nella secondaria di secondo grado da un minimo di -2,86 a un massimo di 1,78; il valore soglia BASSO coincide con -0,3534.

Prossimità di dispersione – dispersione implicita (scuola primaria)

Nella scuola primaria per dispersione scolastica si intende la “dispersione implicita” (indice di prossimità di dispersione), ossia la percentuale di allievi in condizione di fragilità negli apprendimenti al termine della classe quinta, sulla base degli esiti delle prove INVALSI per ciascuno studente. Tale indicatore è definito come il rapporto tra il numero degli allievi fragili e il numero totale degli studenti che hanno sostenuto le predette prove ed è calcolato tenuto conto degli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 la classe quinta.

valori dell’indicatore di dispersione implicita vanno da un minimo di 0 a un massimo di 100; il valore soglia è 2,68, coincidente con la percentuale media nazionale.

Dispersione scolastica (scuola secondaria)

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado l’indicatore della dispersione è individuato nell’indice della dispersione scolastica relativa all’a.s. 2020/21. Il tasso di dispersione è calcolato, a livello di di singola scuola, sulla base del rapporto tra: numero di alunni, che interrompono la frequenza senza valida motivazione prima del termine dell’anno, e totale degli alunni presenti all’inizio dell’anno scolastico.

I valori di tale indicatore vanno:

  • nella scuola secondaria di primo grado da un minimo di 0 a un massimo di 6,94; il valore soglia è 0,5.
  • nella scuola secondaria di secondo grado da un minimo di 0 a un massimo di 16,53; il valore soglia è 0,85.

Applicazione deroghe: Soglie sopra/sotto le quali si applica la deroga

Come detto sopra, gli USR individuano le scuole, in cui attivare classi in deroga, tra quelle che rientrano nei valori di soglia di almeno uno dei due succitati indicatori (“status sociale, economico e culturale” e “dispersione scolastica”): riguardo allo “status sociale, economico e culturale” le scuole devono essere al di sotto della soglia minima prevista; relativamente alla dispersione le istituzioni scolastiche devono essere al di sopra della prevista soglia di valore. 

Ecco i valori di soglia distinti per grado di istruzione:

– per la scuola primaria: 

  1. la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è – 0,2387
  2. la soglia dell’indicatore di prossimità per la dispersione scolastica nella scuola primaria al di sopra della quale opera la deroga è 2,68

– per la scuola secondaria di primo grado:

  1. la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è – 0,1969
  2. la soglia dell’indicatore di dispersione scolastica al di sopra della quale opera la deroga è 0,5

– per la scuola secondaria di secondo grado:

  1. la soglia dell’indicatore di status sociale, economico e culturale “ESCS” al di sotto della quale opera la deroga è – 0,3534
  2. la soglia dell’indicatore di dispersione scolastica al di sopra della quale opera la deroga è 0,85

Numeri alunni per classe

Nelle scuole, in cui è possibile applicare le deroghe ai limiti previsti dal DPR n. 81/09 (secondo quanto sopra illustrato), si può procedere alla formazione di classi con i seguenti numeri massimi di alunni/studenti:

  • nella scuola primaria, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25
  • nella scuola secondaria di primo grado, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26
  • nella scuola secondaria di secondo grado, possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27

Posti residuati

Evidenziamo, infine, che nel DM n. 220/2022 si dispone che eventuali residui dei contingenti regionali di posti, assegnati per l’introduzione dell’educazione motoria nella scuola primaria, possono essere utilizzati per la costituzione delle suddette classi in deroga.

decreto

Di augtac

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