PENSIONAMENTI 2023 – SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO
I pensionamenti del Comparto scuola dall’1.9.2023, vista la situazione politica e in assenza di nuovi provvedimenti, riguarderanno solo coloro che rientrino nelle seguenti situazioni:
➢ matureranno entro il 31.12.2023 i requisiti richiesti dalla legge Monti/Fornero – pensione anticipata (41 anni e 10 mesi se donna – 42 anni e 10 mesi se uomo) – dimissioni a domanda;
➢ matureranno i 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione entro il 31.12.2023 – vecchiaia a domanda;
➢ matureranno entro il 31.8.2023 i 67 anni di età a almeno 20 anni di contribuzione – vecchiaia d’ufficio – con comunicazione della scuola entro il 28 febbraio;
➢ hanno maturato al 31.12.2021 i requisiti per “quota 100” o al 31.12.2022 quelli per “quota 102” (cristallizzazione del diritto – a domanda anche in anni seguenti dalla maturazione dei requisiti);
➢ essendo donne, abbiano maturato al 31.12.2021 i requisiti richiesti per Opzione donna (2022) (35 anni di contribuzione e 58 anni di età – cristallizzazione del diritto);
➢ raggiungendo al 31.8.2023 i 65 anni di età e la contribuzione prevista per la pensione anticipata (Fornero) 41 anni e 10 mesi se donne o 42 anni e 10 mesi se uomini (pensionamento d’ufficio);
➢ in servizio quali docenti scuola infanzia potranno cessare dal servizio per pensione di vecchiaia:

  • a domanda se entro il 31.12.2023 maturino 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 anni di contribuzione;
  • d’ufficio se entro il 31.8.2023 maturino 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 anni di contribuzione.
    Questa categoria di personale è stata esclusa dall’adeguamento alla speranza di vita dei 5 mesi.
    Il nostro impegno, per far sì che quanto prima e comunque prima della fine dell’anno, si attui una qualsiasi riforma del sistema pensionistico che permetta di andare in pensione anticipatamente alla Fornero, sarà costante e propositivo.
    Sistema Contributivo Puro
    Nel comparto scuola, l’abolizione del limite di età dei 45 anni avvenuta decenni fa, di fatto, ha permesso l’entrata nelle graduatorie del personale scolastico a coloro che, nati/e negli anni 1955/56, attualmente prossimi ai 67 anni di età, si trovano con 20/25 anni di contribuzione.
    Alcuni, avendo contribuzione ante 1996, rientrando nel calcolo misto, pur percependo una pensione bassa, potranno utilizzare il pensionamento per vecchiaia sopra descritto.
    Molte di queste persone, ora sessantasettenni, hanno una situazione contributiva dove il loro primo contributo è stato versato dopo il 1°.1.1996 (contributivo puro).
    Questo personale scolastico, non potendo rientrare nel calcolo misto e non potendo quindi usufruire delle tipologie di pensionamento sopra descritte, causa l’appartenenza al calcolo contributivo puro, potranno cessare dal servizio dall’1.9.2023 se rientrino nelle seguenti tipologie di pensionamento del Sistema di Calcolo del Contributivo puro:
    ➢ Pensione di vecchiaia – età 67 anni e almeno 20 anni di contribuzione a condizione che l’importo della pensione sia 1,5 volte l’assegno sociale
    5
    (per il 2022 l’importo deve superare € 785,745 mensili – € 523,83×1,5)
    ➢ Pensione anticipata – età 64 anni e almeno 20 anni di contribuzione ma a condizione che l’importo della pensione sia pari o superiore a 2,8 volte l’assegno sociale
    (per il 2022 l’importo deve superare € 1.466,72 mensili)
    Con gli stipendi della scuola queste cifre sono difficilmente raggiungibili.
    In ambedue i casi, comunque, se non si raggiungono le due soglie stabilite, le domande di pensionamento sono “bloccate” ed i lavoratori sono costretti a versare ulteriori contributi per raggiungere gli importi richiesti.
    Preventivando l’impossibilità, in generale, di poter raggiungere le soglie fissate con soli 20/25 anni di contribuzione, la legge 335/95 ha previsto una terza possibilità:
    ➢ Pensione Finale – se non si raggiungono le soglie stabilite entro il 71° anno di età, sarà concessa la pensione di vecchiaia con solo 5 anni di contribuzione a prescindere dall’importo spettante.
  • RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DAL 1° OTTOBRE 2022
    Il decreto “Aiuti bis” è stato approvato dal Governo, nel CdM n. 92 dello scorso 4 agosto. Esaminando la bozza in nostro possesso si evidenzia quanto segue.
    Nel decreto, tra le varie misure, è stabilito, in via eccezionale, che una quota della rivalutazione delle pensioni, pari al 2%, sarà riconosciuta a partire dall’ultimo trimestre del 2022 e quindi sarà corrisposta con la rata del mese di ottobre e la rivalutazione interesserà anche la tredicesima mensilità.
    In sede di rivalutazione, alla normale decorrenza dell’1.1.2023, sarà corrisposta la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per le pensioni relativa al 2022, decurtata dei due punti percentuali anticipati ad ottobre e saranno corrisposti eventuali gli arretrati maturati.
    L’applicazione della rivalutazione, come noto, avviene ad inizio di ogni anno in via provvisoria rispetto all’inflazione dell’anno uscente ed in via definitiva rispetto a quella dell’anno precedente sulla base dei valori indicati in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che viene pubblicato alla fine di novembre di ciascun anno.
    Le percentuali di adeguamento sono divise per fasce che tengono conto dell’importo pensionistico percepito riferito al trattamento minimo di pensione Inps (€ 523,83):
    Fascia Pensione
    Da
    Fino a
    Indice di perequazione

Fino a 4 volte il minimo

€ 2.095,32
100%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il minimo
€ 2.096,00
€ 2.619,15
77%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte il minimo
€ 2.620,00
€ 3.142,98
47%
Oltre 6 volte e fino a 8 volte il minimo
€ 3.143,00
€ 4.190,64
45%
Appena in possesso del testo approvato, provvederemo ad elaborare degli esempi relativi agli importi pensionistici percepiti.

  • PROROGA ACCORDO QUADRO ANTICIPO DEL TFS-TFR
    Il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, ha firmato il decreto ministeriale sull’Accordo quadro per l’anticipo del TFS-TFR, già sottoscritto e formalizzato con DM 19 agosto 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022, che proroga la scadenza di altri due anni (30 giugno 2024).
    Nel settore pubblico, infatti, i tempi di attesa per la liquidazione del TFS-TFR sono particolarmente sfavorevoli:
  • 12 mesi se la cessazione avviene per vecchiaia 67 anni di età;
  • 24 mesi in caso di dimissioni per pensione anticipata con contribuzione di 41 anni e 10 mesi se donna, 42 anni e 10 mesi se uomo;

tempi ancora più lunghi se si esce con quota 100 o altre forme di pensionamento anticipato.
L’articolo 23 del D.L. n. 4 del 28/1/2019 ha riconosciuto, ai dipendenti pubblici, una agevolazione dando la possibilità di ottenere un anticipo del TFS-TFR maturato nel limite massimo di € 45.000.
La possibilità della richiesta di anticipo è riconosciuta ai soli dipendenti pubblici che maturano un diritto a pensione ai sensi dell’art.24 del D.L. 201/2011 (legge Monti/Fornero cioè con pensione di vecchiaia e con pensione anticipata) o se in pensione con quota 100 o 102.
Sono esclusi da questa possibilità di anticipo coloro che sono collocati in pensione con Opzione Donna e Ape Sociale.
Grazie alla proroga, il beneficio potrà essere richiesto, fino al 30 giugno 2024, rivolgendosi alle Banche aderenti all’iniziativa.
Si ricorda che previa domanda all’Inps è possibile la verifica e la quantificazione del TFS-TFR maturato e del calcolo dell’anticipo che è possibile ottenere.
In attesa della pubblicazione dell’Accordo in G.U. inseriamo in area riservata la copia del DM firmato dal ministro Brunetta.

Di augtac

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